Un brevetto per forni da pane a risparmio energetico nel ‘500

di ITALO CAMMARATA

Nel Giugno 1595 l’ufficio del Governatore spagnolo di Milano si vide recapitare questa singolare richiesta¹:

Odoardo Bianco di Nove ha ritrovato con sua industria [inventiva] un novo modello di fabbricare forni, ne’ quali cuocerà un terzo [di pane] in più al giorno et con minor prezzo et guasto [consumo] di legna di quelli che si usano al presente, cosa molto utile a’ popoli, tanto per l’espeditione et avanzo [risparmio] di tempo quanto per il beneficio del minor prezzo. E, perché desidera di questa sua virtuosa impresa² farne partecipe lo Stato di Milano et riceverne qualche emolumento, perciò supplica umilmente Vostra Eccellenza che vogli degnarsi di concedergli privilegio per anni 30 prossimi a venire, per sé et suoi heredi e chi havrà causa da lui, che egli solo (et essi rispettivamente) possa fabbricare et far fabbricare e mettere in opera li suddetti forni in questa et altre città, territorio et dominio, ad arbitrio suo, vietando a qualunque altro o sia privato o Comunità o Corpo³ o Collegio4, e finalmente a chi si voglia [chiunque], il poter fabbricare o far fabbricare o mettere in opera i detti forni o impedire [ostacolare] il detto Odoardo, direttamente o indirettamente o sotto qualsivoglia colore [scusa] et pretesto, in qualunque maniera che immaginar si  possa, che non si serva et ponghi in opera detta sua inventione, sotto pena arbitraria da doversi applicare [versare] alla Camera [Fisco Ducale] per la metà et l’altra metà al supplicante, et ciò con le clausole de motu proprio de certa scientia, de plenitudine potestatis et altre, le quali si sogliono apporsi ne’ privilegi.

Devotissimo servitore Odoardo Bianco

Milano, 5 giugno 1595

 

Il novese Bianco (o, come diremmo noi, Bianchi) era evidentemente un esperto di forni a combustione, il quale aveva escogitato qualche modifica tecnologica che permetteva di ottenere un consistente risparmio di tempo e di combustibile nel-l’esercizio di forni da pane, impianti diffusissimi che al quel tempo erano fra i più grossi consumatori di energia cioè di legna.

Quello che Bianco chiedeva era la concessione di un brevetto di utilizzazione, che gli consentisse di sfruttare in esclusiva quell’invenzione per 30 anni, o direttamente oppure tramite licenza a terzi.

Non esisteva ancora una vera e propria regolamentazione della materia brevettale (che verrà soltanto duecento anni dopo, con la Rivoluzione Industriale) ma già, almeno dal tempo della Signoria dei Visconti, il Ducato di Milano concedeva “privilegi” di esclusiva agli inventori che potessero dimostrare l’utilità del ritrovato che si proponevano di sfruttare. Probabilmente qualcosa del genere veniva praticato anche nella Repubblica di Genova, da cui Novi dipendeva ormai da oltre 70 anni, dopo essere stata per quasi un secolo un feudo5 “aderente” al Ducato di Milano.

Dopo aver presentato la prima richiesta, il Bianco probabilmente venne avvertito che la sua domanda era troppo poco articolata e perciò presentò una seconda richiesta, molto più dettagliata:

Pochi giorni sono, Odoardo Bianco, del luogo di Nove, propose a Vostra Eccellenza una nova inventione di fabbricare forni da cuocere pane un terzo in più al giorno con manco consumo di legna di quello che ordinariamente si fa al presente ma, prima di dargli orecchia [ascolto], fu ordinato che dovesse accusare [confidare] tal segreto al Gran Cancelliere per sapere se tiene6 del verisimile; il che ha compìto [eseguìto] dal canto suo. Perciò ha pensato di far ricorso a Vostra Eccellenza supplicandola che voglia, in consideratione di tanto bene7 universale, concedergli un privilegio con le infrascritte conditioni:

1)                      che al supplicante sia lecito fabbricare et far fabbricare et mettere in opera li suddetti forni nella città et per tutto lo Stato di Milano ad arbitrio suo, vietando a qualunque altro il poter mettere in opera li detti forni

2)                      che di quello che si [ri]caverà da tale nuova inventione, sia per vendita sia per affitto, la Regia Ducal Camera8 ne habbia 10%, se gli verrà concesso il privilegio perpetuo, et se sarà concesso solamente per 60 anni, la Camera ne habbia il 5%, et se per 30 anni, il 2,5%

3)                     che il Regio Ducal Fisco sia tenuto a difendere l’osservanza di detto privilegio e che se alla giornata [col tempo] fosse trovato qualche cosa di più di quella già trovata dal supplicante, che si debba aggiungere a questa inventione, non sia lecito ad alcuno di usare di detta inventione senza licenza

4)                     che il Bianco sia tenuto a far citare il Fisco de’ luoghi ove si dovrà fare la vendita o affitto di tale inventione acciò che, volendo,  possa intervenire a tali contratti et che possa di propria autorità riscuotere et farsi pagare del prezzo di dette vendite o affitti che si caverà da tal nuova inventione

5)                     che il Bianco possa tenere in perpetuo dette ragioni et acquisti nel Dominio di Milano et godere di ogni beneficio di Statuto et Costitutioni di Milano et d’ogni altro beneficio et acquisto di beni stabili, come se fusse [cittadino] della città di Milano, non ostante sia forestiero et che non abiti

6)                     che, essendo questa nuova fabbrica invidiata da’ patroni di forni che al presente si usano et acciò non sia mal trattato, il Governatore di Milano sia tenuto a difendere et proteggere il Bianco e concedergli licenza delle armi9 et archibugi a ruota, secondo il bisogno

7)                   che il Bianco possa ogni anno, per mantenimento [alimentazione] delle cavalcature che avrà bisogno di tenere, di estrarre [esportare] da questo Dominio al luogo di Nove 25 carra di fieno et altrettante di paglia, senza alcuna tratta [dazio] né licenza10

8)                     che il Bianco habbia facoltà di havere esenti [da oneri fiscali], senza alcun emolumento al Regio Fisco, quattro di dette fabbriche di forni e nuova inventione, dove a lui sarà dichiarato.

La spesa del nuovo modello di far i forni, che vuole introdurre Odoardo Bianco della Terra di Nove, come ha significato nell’altro memoriale, sarà di 250 sino a 300 imperiali per ciascuno. Pertanto, avendo anche notificato il modo11   di esso modello, et essendo vero et certo detto modello, di nuovo supplica umilmente di concedergli il privilegio che già ha supplicato, come utile al pubblico.

Sul retro di questa pratica c’è aggiunto un appunto dell’ufficio: “Essendo l’invenzione cosa nuova, gli si concede il privilegio ricercato”. Non sappiamo se e dove il Bianchi abbia poi realmente sfruttato il suo brevetto, e con quali risultati. Sarebbe interessante riscontrare se egli abbia svolto la stessa pratica presso l’amministrazione della Repubblica Genovese (di cui era naturale suddito) e con quale risultato.

Note

1. I documenti si trovano in: Archivio di Stato di Milano, Cancellerie dello Stato 330.

2. Cioè di questa benemerita invenzione. Il linguaggio non è molto dissimile da quelloche si utilizza ancora oggi nelle domande di concessione di brevetto industriale.

3. Categoria.

4.  Associazione.

5. Vedi: I. Cammarata, Terre di mezzo, Edo Edizioni Voghera 2006.

6. Cioè se è basato su dati credibili.

7. Cioè dei vantaggi consentiti dall’invenzione.

8. Il Fisco milanese ricavava perciò un utile dalla concessione del brevetto.

9. Per autodifesa, s’intende.

10. Anche il commercio del fieno e della paglia era severamente regolamentato e controllato da un Capitano del divieto, che operava nel Tortonese.

11. La descrizione

 

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